Trasparenza ed etichettatura dei prodotti lattiero-caseari

Con Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, e in ottemperanza alle normative europee, l’Italia ha posto l’obbligo – vigente dal 19 aprile 2017 – di indicare sull’etichetta l’origine del latte utilizzato per la produzione lattiero-casearia, quindi non solo latte, ma anche i derivati come burro, yogurt, mozzarella, formaggi. La normativa intende completare un percorso di trasparenza che riguarda tutta la filiera del latte. Le norme di etichettatura si applicano a tutte le tipologie di latte, non solo vaccino, ma anche di bufala, di asina, latte ovicaprino e di altra origine animale.

Quali sono le informazioni da riportare in etichetta

L’obbligo di indicare l’origine e la provenienza del latte si aggiunge ad una serie di altre informazioni obbligatorie che devono essere citate nell’etichetta. Vi sono delle distinzioni da fare tra etichettatura per il latte fresco e la dicitura per il latte UHT e i formaggi.

L’etichetta o confezione per il latte fresco deve riportare la denominazione di vendita – vale a dire latte, intero, parzialmente scremato, scremato o latte crudo – e indicare il tenore dei grassi e il trattamento termico a cui è stato sottoposto. Deve, inoltre, essere ben presente il nome del produttore e confezionatore (se diverso) specificando l’indirizzo dello stabilimento di produzione e della sede. Relativamente all’origine del latte bisogna che sia ben specificata la Zona di mungitura (dove è possibile risalire alla provenienza degli allevamenti di origine) o in alternativa la Provenienza del Latte (quando non è possibile risalire agli allevamenti). Il riferimento ai luoghi di provenienza può essere:

  • Il comune, la provincia (o le provincie) in Italia o del Paese UE di provenienza (in alternativa si può indicare la regione (o le regioni) in Italia o UE;
  • Per il latte crudo indicare la dicitura “Italia” (o il nome di altro Paese europeo);
  • Nel caso di latte proveniente da diversi Paesi membri, è sufficiente indicare “UE”;
  • “Paesi Terzi” in caso di provenienza “mista” del latte sia da Paesi dell’Unione europea che paesi extra UE o esclusivamente da paesi extra UE.

Sulla confezione devono altresì essere indicate le seguenti informazioni:

  • La data di scadenza (con la dicitura ben visibile “da consumare entro…”)
  • La data di confezionamento;
  • Il lotto di produzione;
  • La quantità netta;
  • Le modalità di conservazione (per esempio: da conservare in frigo a 4°)
  • La dichiarazione nutrizionale;
  • Per i prodotti di origine animale, in etichetta occorre stampare in modo chiaro e leggibile il marchio di identificazione sanitario.

Per quanto riguarda il latte UHT e i formaggi, l’etichetta deve riportare correttamente la denominazione di vendita, il produttore/confezionatore, il paese di mungitura e in aggiunta il paese di condizionamento (per il latte UHT) o il paese di trasformazione (per i formaggi). La dicitura ricorrente può essere: latte condizionato in Paesi UE (o non UE) oppure Latte trasformato in Ue (o Paesi non UE) con la specifica del paese. Se le fasi di condizionamento e trasformazione coincidono si indica “Origine del latte” e a seguire il nome del Paese dove il latte è stato sia munto, che condizionato o trasformato. Come per il latte fresco occorre poi indicare:

  • Le modalità di conservazione;
  • La data di scadenza con la dicitura da consumare preferibilmente entro o per i prodotti deperibili la dicitura perentoria “da consumare entro”;
  • La data di confezionamento;
  • Il lotto di produzione;
  • Quantità o peso netto;
  • Il marchio di identificazione sanitaria;
  • Le dichiarazioni nutrizionali.

Sanzioni per mancata o non corretta etichettatura

Il Decreto Legislativo n. 231 del 15 dicembre 2017 stabilisce le sanzioni per i produttori che violano le norme in materia di etichettatura e trasparenza. L’entità della sanzione varia da un minimo di 500 € a un massimo di 40 mila euro per gravi inadempienze come l’omissione di indicare la presenza di allergeni o la vendita oltre la data di scadenza. Relativamente alla specifica di mancata indicazione di una o più informazioni obbligatorie, la sanzione oscilla tra 3000 euro e 24.000 €, mentre per l’omessa indicazione relativa all’origine del latte, la sanzione parte da 2.000 € fino a 16.000 €.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *